Raccolta pubblica di fondi: criteri e schema di rendiconto
1. L’art. 8 del D.Lgs. 460/97 prevede l’obbligo, per ONLUS ed enti non commerciali, di rendicontare singolarmente ed analiticamente in “un apposito e separato rendiconto” le operazioni finanziarie connesse con l’attività svolta in occasione delle pubbliche raccolte di fondi. Si fa innanzitutto notare che deve trattarsi di raccolta pubblica di fondi, cioè le proposte dirette al pubblico, che vengono normalmente svolte mediante mezzi di comunicazione di massa (televisione, giornali, manifesti) anche mediante la vendita di oggetti di modico valore (es. fiori).
2. L’esenzione da ogni imposta compete alla condizione che si tratti di raccolte svolte occasionalmente (un apposito decreto dovrà chiarire il significato, sul piano fiscale, di questo termine). L’altra condizione è che la raccolta di fondi deve avvenire in occasione di particolari circostanze (celebrazioni, manifestazioni, ecc.). Si tratta di limiti chiaramente posti in funzione antielusiva.3. Il documento previsto dal nuovo comma aggiunto all’art.20 deve essere compilato indipendentemente dalla redazione del rendiconto annuale economico e finanziario, obbligatorio ai fini fiscali per gli enti in contabilità ordinaria che esercitano attività commerciale.
Visto che si tratta di dar conto di operazioni finanziarie (raccolta fondi), ove l’aspetto economico ha scarsa rilevanza, il rendiconto potrebbe avere natura finanziaria (entrate e spese), cioè dare la dimostrazione da una parte dell’entità dei fondi raccolti e dall’altra degli impieghi effettuati. È evidente che l’analiticità del rendiconto, cosi come la chiarezza della nota illustrativa di commento che accompagna il documento e ne chiarisce gli aspetti più rilevanti, sicuramente aiutano la comprensione delle operazioni di gestione fondi. Il rendiconto dovrà essere redatto entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, tenuto e conservato anche oltre i termini di accertamento (art.22 del D.P.R. 600/73). Anche se il documento non ha una valenza fiscale (la raccolta pubblica di fondi viene considerata un’operazione non imponibile dall’art.2 del decreto legislativo), appare tuttavia chiaro l’intento di favorire la massima trasparenza nella gestione di tali fondi nell’interesse di quanti (cittadini e imprese) intendano contribuire all’attività degli enti non commerciali, avendo una informazione chiara su come vengono impiegati i fondi a disposizione.
In pratica si tratterà di contrapporre le entrate (incassi) e le uscite (spese) e riportare il saldo nel rendiconto generale dell’ente.